ESERCIZI DI VICINATO - Comunicazione subingresso / cessazione / sospensione

Definizione

 

Sono esercizi di vicinato le attività di vendita al dettaglio esercitate su una superficie di vendita di norma non superiore a 250 mq. In applicazione degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica fissati dalla Regione Liguria con Deliberazione del Consiglio Regionale n.31 del 17/12/2012 come modificata dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 31 del 18/11/2014, nellle Zone Urbanistiche classificate o riconducibili alla Zona Omogenea ''A'' di cui al D.M. 1444/1968, il limite dimensionale massimo degli esercizi di vicinato è: mq. 100 per le attività appartenenti al settore alimentare e mq. 150 per quelle del settore non alimentare. Per le attività miste (alimentari e non alimentari) il limite massimo è pari a mq. 150 di cui mq. 100 il limite dimensionale massimo per il settore Alimentare.
Gli esercizi commerciali che vendono merci speciali (paragrafo 11 della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 31 del 17/12/2012 come modificata dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 31 del 18/11/2014) devono disporre di parcheggi pertinenziali riservati ai clienti.

Requisiti

Il Titolare dell´attività commerciale deve essere in possesso dei ''requisiti morali'' (cod. "Legge antimafia" di cui al D.L.gs 159/2011 e art. 12 L.R. 1/2007 e succ. modificazioni ed integrazioni) e, limitatamente al settore alimentare, dei ''requisiti professionali'' (art. 13 L.R. 1/2007 e succ. modificazioni ed integrazioni).

I requisiti morali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società dal legale rappresentante e da tutti i soci amministratori.

I requisiti professionali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare o da una persona preposta;
- per le società da un legale rappresentante o da persona preposta

L'esercizio di una nuova attività commerciale e le sue successive variazioni sono subordinate alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) di "esercizio di vicinato, corredata di tutte le dichiarazioni e gli allegati di seguito specificati.

 

Riferimenti di Legge .  Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche.
Deliberazione Consiglio Regionale numero 31 del 17 dicembre 2012 modificata ed integrata con Deliberazione n. 31/2014

Decreto Bersani sulla disciplina del commercio su aree private.

Art. 71 D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010

 

Modalità di presentazione

SUBINGRESSO IN ESERCIZIO DI VICINATO (art. 132 L.R. nesimo 1/2007):

Il subentrante deve presentare comunicazione di trasferimento della gestione al Comune sede dell´esercizio; il modello che si deve utilizzare è quello approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 476 del 16/06.2017 comprensivo di scheda anagrafica.

La comunicazione deve essere presentata prima di iniziare l´attività e comunque entro 60 giorni dalla data dell´atto di trasferimento per non incorrere nelle sanzioni di cui all´art. 144 della L.R. 1/2007.

CESSAZIONE DEFINITIVA DI UN ESERCIZIO DI VICINATO (art. 137 L.R. nesimo 1/2007):

Per la chiusura definitiva di un esercizio commerciale deve essere presentata comunicazione al Comune compilando il modello approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n, 476 del 16/06/2017 comprensivo di scheda anagrafica.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DI UN ESERCIZIO DI VICINATO (art. 126 L.R. 1/2007)

La sospensione temporanea dell'attività deve essere comunicata preventivamente al Comune utilizzando la modulistica approvata dalla Giunta Regionale n. 476 del 16/06/2017.

La documentazione da allegare è quella indicata nella modulistica stessa.

La documentazione da allegare è quella indicata nella modulistica stessa.
Per la vendita di prodotti appartenenti al Settore alimentare occorre compilare ed inoltrare in allegato la ''Notifica ai fini della Registrazione'' - ASL

Per la compilazione e l'inoltro della SCIA, attenersi alle istruzioni specificate QUI

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