LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO

 

Si intendono tali i locali dove viene effettuata attività di intrattenimento e svago (sale da ballo, locali notturni ed esercizi similari). Per poter esercitare le attività sopra indicate occorre il parere preventivo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La definizione dei locali e delle attività assoggettate alla Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo è contenuta nel D.M. 19 Agosto 1996 e ss. mm.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 15/04/2014  è stata istituita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, competente a formulare pareri e verificare, tramite sopralluogo, l'agibilità dei locali di pubblico spettacolo con capienza sino a 5000 spettatori.

Alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, come previsto dagli articoli 141, 141bis e 142 del Regolamento per l´esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940, n. 635), spetta comunque la competenza  alla formulazione di pareri e alla verifica, tramite sopralluogo, dell'agibilità di locali con capienza superiore a 5000 spettatori.

 

Normativa:

 

Modulistica:

 

 

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