Somministrazione Alimenti e Bevande
Definizione |
Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende, ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 1/2007 e successive modifiche, il servizio assistito per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui i clienti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico a tal fine attrezzata. Gli esercizi di somministrazione sono costituiti da un'unica tipologia definita: somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione. Condizioni essenziali per l'esercizio dell'attività su tutto il territorio sono inoltre la conformità dei locali ai requisiti urbanistico edilizi, alle norme igienico sanitarie, alla destinazione d'uso dei locali ed ai requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 17/12/1992 n. 564, oggetto di apposita verifica da parte degli organi di vigilanza. |
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Requisiti | Per l'esercizio dell'attività di somministrazione è richiesto il possesso del ''requisito morale'' e del ''requisito professionale'' (art.71 D.Lgs. 59/2010). I requisiti morali devono essere posseduti: - per le ditte individuali dal titolare; - per le società dal legale rappresentante e da tutti i soci amministratori. I requisiti professionali devono essere posseduti: per le ditte individuali dal titolare o da ''preposto''; per le società dal legale rappresentante o da persona ''preposta'' |
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Riferimenti di Legge | Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche. | |||||||||||||||||||
Allegati |
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PER LA COMPILAZIONE E L'INOLTRO DELLA PRATICA ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI QUI SPECIFICATE