FORME SPECIALI DI VENDITA - Vendita presso il domicilio del consumatore
Definizione | Per l'esercizio dell'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori si intende la vendita al dettaglio e la raccolta di ordinativi di acquisto presso la residenza e/o il domicilio dell'acquirente. L'attività può essere svolta anche mediante persone incaricate che devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. nesimo 1/2007. Il titolare comunica l'elenco delle persone incaricate all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Si applicano le disposizioni di cui all´artt. 107 e 108 (se vengono utilizzate persone incaricate) della L.R. nesimo 1/2007. |
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Requisiti | Per l´esercizio dell´attività commerciale è richiesto il possesso del ''requisito morale'' e, limitatamente al settore alimentare, del ''requisito professionale'' (art.71 D.Lgs. 59/2010). Il requisito morale deve essere posseduto: - per le ditte individuali dal titolare; - per le società dal legale rappresentante e da tutti i soci amministratori. I requisiti professionali devono essere posseduti: - per le ditte individuali dal titolare o da persona preposta; - per le società dal legale rappresentante o da persona preposta |
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Modalità di presentazione |
L'avvio di una nuova attività di vendita e le successive variazioni sono subordinate alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) telematica attraverso il Portale SUAP. Dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dalla modulistica stessa. IMPORTANTE Per la vendita di prodotti appartenenti al Settore alimentare occorre compilare ed allegare la ''Notifica ai fini della Registrazione'' unitamente a copia del versamento effettuato a favore della ASL. |
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Riferimenti di Legge |
Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche. Decreto Bersani sulla disciplina del commercio su aree private. |
PER LA COMPILAZIONE E L'INOLTRO DELLA PRATICA ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI QUI SPECIFICATE